È obbligatorio per i pazienti indicare sul certificato la via e il numero civico, ma anche altri problemi logistici (portoni non ben visibili, contrade non indicate sul navigatore ecc.)che
impediscono la reperibilità e la visita. Questo comporta sanzione immediata fino al mancato pagamento di 10 giorni di malattia, la prima volta. Poi sanzioni più pesanti.
L’ obbligo da parte del PZ è stabilito da diverse sentenze della Corte di Cassazione. In altre parole “è censurabile qualsiasi condotta atta ad impedire il controllo sanitario per negligenza incuria o
altro motivo, sussistendo l’ obbligo di cooperazione in capo all’ assicurato per la realizzazione del fine di impedire abusi di tutela”.
Il 90%delle sanzioni sono dovute a problemi di reperibilità.
Ricordiamo che il lavoratore da solo può cambiare l indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull’ App IO
Per ulteriori informazioni consulta sito INPS: FAQ sulle visite fiscali aggiornate al 22 dicembre 2023″
