Cos’è l’ordine

L’Ordine dei Medici è Ente di diritto pubblico con un proprio autonomo ordinamento professionale, disciplinato da norme uniformi dettate dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell’ esercizio delle professioni stesse, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.221 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito della istituzione, con la legge 24 luglio 1985, n.409, della professione di odontoiatra, fu non solo affidata all’Ordine dei medici la tenuta del nuovo albo degli odontoiatri (e quindi la vigilanza sulla relativa professione) ma anche modificato la composizione del Consiglio direttivo, nonché le attribuzioni di maggior rilievo al medesimo affidate che sono state trasferite a distinte Commissioni per ciascuna professione.

Sono Organi dell’ Ordine provinciale:
– l’ Assemblea degli iscritti negli albi;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
– le Commissioni per i medici e per gli odontoiatri;
– il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo è il principale organo collegiale dell’ Ordine, espressione diretta dell’ Assemblea degli iscritti che ne elegge i membri, nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Dura in carica tre anni, ma, qualora nel corso del triennio i suoi componenti, per qualsiasi causa, si riducano a meno della metà o cessino tutti, si procede entro 15 giorni ad elezioni suppletive; i consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del triennio.

Concorrono alla formazione del Consiglio le due componenti dell’Ordine, cioè gli iscritti all’albo dei medici-chirurghi e gli iscritti all’albo degli odontoiatri secondo diversi criteri stabiliti da norme di legge. Nella fattispecie il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di RAGUSA è composto da 15 membri laureati in Medicina e Chirurgia e 2 membri laureati in Odontoiatria. Per l’ambito territoriale di competenze dell’ Ordine, al Consiglio direttivo sono demandate tutte le funzioni attraverso le quali si realizza il governo e la tutela della professione. Al Consiglio direttivo dell’Ordine spettano infatti le seguenti attribuzioni:

  • compilare, tenere, aggiornare e pubblicare l’albo dell’ Ordine;
  • vigilare alla conservazione del decoro e dell’ indipendenza dell’ Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’ Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine;
  • dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
  • procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

Il Presidente rappresenta l’Ordine nella sua unitarietà.
Convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea degli iscritti, è membro di diritto dei Consigli provinciali e del Consiglio nazionale della Fnomceo. In occasione delle votazioni triennali presiede l’Assemblea elettorale e notifica i risultati delle elezioni alle Autorità e agli Enti designati.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni collegiali, dirige l’attività degli uffici,firma i mandati di pagamento e li rimette al Tesoriere con la controfirma del Segretario.
Spettano al Presidente adempimenti di istruttoria preliminare sui procedimenti disciplinari, riferisce al Consiglio per le deliberazioni sui procedimenti stessi, ne fissa le date e nomina i relatori.

Il Vice Presidente svolge essenzialmente funzioni vicarie sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, è affidatario dell’archivio, dei verbali delle adunanze dell’ Assemblea e del Consiglio, dei registri delle deliberazioni e degli atti compiuti in sede conciliativa, del registro dei pareri espressi dal Consiglio nonché degli altri registri prescritti dal Consiglio stesso.
Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento , il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età che non sia il Tesoriere.

Il Tesoriere è preposto all’amministrazione finanziaria e contabile dell’Ordine. Ha la custodia e quindi la responsabilità del fondo in contanti dell’Ordine, provvede alla riscossione – per il tramite del ricevitore provinciale delle imposte – dei contributi degli iscritti , riscuote le altre entrate dell’Ordine , paga i mandati speditigli dal Presidente e controfirmati dal Segretario, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. È responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Ha l’obbligo di tenere il registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza; il registro delle entrate e delle uscite; il registro a madre e figlia dei mandati di pagamento; l’inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine.

La legge n. 409/85 ha istituito in seno al Consiglio direttivo: una Commissione Medica ed una Commissione Odontoiatri.
La Commissione Medica è composta dai membri medici del Consiglio direttivo.
La Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di 5 iscritti a detto albo che nelle elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti. I primi due eletti entrano a far parte anche del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea degli iscritti con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio direttivo e dura in carica per lo stesso periodo. È composto da tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell’Albo ed estranei al Consiglio direttivo.
Né la legge istitutiva, né il regolamento disciplinano i compiti ed il funzionamento del Collegio per cui occorre quindi riferirsi alle disposizioni concernenti gli analoghi organismi di altri enti pubblici.
A tal fine è sufficiente tener presente quanto stabilito dallo statuto-tipo approvato dal Consiglio nazionale della FNOMCeO per la costituzione delle Federazioni regionali degli Ordini.

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